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Ultima modifica il Martedì, 21 Novembre 2017 06:41
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Pubblicato Sabato, 11 Giugno 2016 10:13
Art. 32 – Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.
Questa istituzione scolastica NON ha ricevuto rilievi dagli organi di controllo interno, dagli organi di revisione amministrativa e contabile.
Questa istituzione scolastica NON ha ricevuto rilievi dalla Corte dei Conti, riguardanti l’organizzazione e l’attività dell’amministrazione o di singoli Uffici.