Criteri e modalità

Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione  di  sovvenzioni,   contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a  persone  fisiche ed enti pubblici e privati

 

Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990,n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

I criteri e le modalità per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici sono deliberati dal consiglio di istituto.
Si veda in particolare la Delibera n° 59/2013 del CIVIT dove si rileva in particolare che:
…”Per quanto attiene l’ambito oggettivo di applicazione, si rileva che l’art. 26, c. 2, impone la pubblicazione, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”, degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi dell’art. 12 della l. n. 241/1990, di importo superiore a mille euro. Tale pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia del provvedimento concessorio.”…
…”In ogni caso, la pubblicazione deve avvenire nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalle norme sul trattamento e sulla protezione dei dati personali, come richiamate dall’art. 4 del d.lgs. n. 33/2013. In aggiunta, l’art. 26, c. 4, del medesimo decreto chiarisce che non sono ostensibili i dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti in questione qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni circa lo stato di salute o la situazione di disagio economico-sociale degli interessati.”…
Si ritiene, proprio per la natura di questi "aiuti" (ad esempio iniziative di sostegno alle famiglie degli alunni che si trovano in difficoltà economica per consentire la partecipazione a viaggi di istruzione o ad altre attività scolastiche), che il rispetto della privacy debba prevalere sull'obbligo di trasparenza.

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